Investigazioni Penali
Art. 391 quater
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
- Ai fini delle indagini difensive, il difensore puņ chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
- L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
- In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.